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Come ottenere una dilazione con la Conversione del Pignoramento (ART.495 C.P.C)

Articolo 495 c.p.c. Conversione del pignoramento  

Si tratta di una procedura che permette al debitore di sostituire al pignoramento con una somma equivalente comprensiva delle spese di esecuzione e dell’importo vantato da tutti i creditori iscritti nell’azione di pignorato. L’articolo 495 del codice procedura civile, regola la conversione del pignoramento e cita: “Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese”. 

In sostanza quando dovesse venire accolta tale richiesta il debitore pignorato otterrebbe dal giudice dell’esecuzione di saldare tutto con una dilazione di massimo 48 rate. 

Termini di presentazione dell’istanza di conversione del pignoramento 

L’istanza per la conversione del pignoramento deve essere presentata alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari o mobiliari in funzione del bene pignorato. L’istanza deve essere depositata prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione delle cose pignorate. 

Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria (tramite assegno circolare), a pena di inammissibilità’, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice. 

La somma definitiva da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.   

Rateizzazione del pignoramento  

La conversione del pignoramento prevede la possibilità di dilazione del pagamento, in caso di  giustificati motivi, per un massimo di 48 mesi.  

Attenzione! Nel caso in cui non si dovesse versare una rata o ritardare il pagamento della stessa per oltre 30 giorni, decade immediatamente il beneficio della conversione e si procederà con la vendita all’asta del bene pignorato. 

Rischio della conversione del pignoramento 

Va chiarito che la conversione non cancella la procedura di pignoramento bensì la mette solo in pausa fino al saldo dell’ultima rata. Dato il limite delle 48 rate di dilazione massima con importi di pignoramento elevati esempio un debito di €100.000 si accuserebbero rate da €1.736 al mese senza alcuna tolleranza per eventuali ritardi. 

Ritengo questa una soluzione valida soli n caso di pignoramenti di importi modesti non oltre i €20.000 – €30.000. In quanto con importi maggiori si incorre in rate difficilmente sostenibili nei 4 anni avvenire. 

Conversione pignoramento presso terzi 

nel caso di pignoramento presso terzi non è possibile chiedere la rateizzazione. L’opportunità di rateizzare la somma dovuta viene, dunque, concessa espressamente solo nei casi in cui il pignoramento ha per oggetto beni immobili e/o mobili. Necessità che non è ravvisabile invece, quando il pignoramento riguarda già una somma di denaro (liquida ed esigibile), come accade appunto nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, che deve essere semplicemente assegnata al creditore. 

Quando si parla di pignoramento, la risorsa più importate è il Tempo, non il danaro, se temi che arrivi oppure è già arrivato il Pignoramento il consiglio è di non attendere oltre. Il nostro studio specializzato in pignoramenti e fallimenti può darti una strategia di suscita il 48h e condurti alla soluzione dei tuoi problemi. Contattaci subito, la consulenza è gratuita e senza impegno. 

Conversione del pignoramento
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Dr. E.Tambasco

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